È noto che il lavoratore che ha cessato o interrotto l’attività lavorativa, ove sussistano i requisiti richiesti dalla normativa vigente, può avvalersi della facoltà di proseguire volontariamente il versamento dei contributi al fine di perfezionare i requisiti di assicurazione e di contribuzione per raggiungere il diritto alla pensione oppure per incrementare l’importo del trattamento pensionistico, se sono già stati perfezionati i requisiti contributivi richiesti.
L’art. 1, l. 47/1983, attribuisce, invero, al lavoratore la facoltà di incrementare la posizione assicurativa con periodi contributivi ulteriori, rispetto a quelli cui si riferisce l’obbligazione contributiva, consentendo la prosecuzione volontaria dell’assicurazione obbligatoria, con onere economico esclusivamente a carico dell’assistito, una volta cessata l’attività soggetta all’obbligo assicurativo.
Il regime della prosecuzione volontaria della contribuzione è stato poi esteso dal d.lgs. 184/1997 anche agli iscritti ai fondi sostitutivi ed esclusivi dell’assicurazione generale obbligatoria ed alla gestione separata INPS.
Ebbene, la Corte di cassazione, con la sentenza in commento, dopo aver ribadito che la contribuzione volontaria inerisce non all’assistenza sociale bensì alla previdenza (art. 38, comma 2, Cost.) – nell’ambito della quale il sistema delle assicurazioni sociali richiede il versamento di contributi quale presupposto del diritto alle prestazioni –, ha evidenziato la rilevanza attribuita dalla legge alla volontà del richiedente nella costituzione del rapporto contributivo volontario.
Tale rilevanza emergerebbe in particolare, secondo la Corte, dalla possibilità del richiedente di versare i contributi volontari a prescindere dal provvedimento di autorizzazione dell’INPS, il quale avrebbe natura ed efficacia meramente ricognitiva, di modo che l’INPS giammai potrebbe opporsi a quello che è stato configurato, dalla giurisprudenza di legittimità, come un diritto potestativo dell’assicurato.
15 aprile 2019
Esauritasi l’annosa fase della riassegnazione dei quantitativi di riferimento ai produttori (quote latte) prodromica al pagamento delle somme dovute allo Stato, il contenzioso di recente originatosi riguarda il meccanismo di ripartizione e restituzione dei prelievi che si sono rivelati non dovuti.
Ebbene, le somme riscosse dai produttori si sono rilevate superiori a quelle dovute dallo Stato al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia: pertanto, il legislatore ha deciso, in base a quanto stabilito dal Regolamento (CE) 1788/2003, di ridistribuire l’eccedenza ai produttori per i quali tutto o parte del prelievo loro applicato sia risultato indebitamente riscosso o comunque non più dovuto.
A leggere con attenzione la norma, però, sembrerebbe che il legislatore italiano abbia creato una categoria prioritaria che ricomprende non tanto quella dei produttori per i quali "la totalità o una parte del prelievo è stata indebitamente imputata", come consentito dall’art. 16, lett. a), del Regolamento (CE) 595/2004, ma dei produttori che, oltre a trovarsi nella condizione appena descritta, abbiano altresì versato regolarmente il prelievo (virtuale) su base mensile.
A tal proposito deve, però, ricordarsi che non è il produttore che si occupa del versamento dei contributi, spettando, infatti, tale obbligazione all’acquirente finale.
Così facendo, il legislatore ha quindi dato origine a una disparità di trattamento nell’ambito della categoria dei produttori “eccedentari”, in ragione del comportamento di un terzo – l’acquirente – non controllabile o orientabile dal produttore.
Da qui l’esigenza che la Corte di Giustizia chiarisca se la disciplina eurounitaria in materia osti ad una disposizione nazionale, quale quella di cui all’art. 9, d.l. 49/2003, in combinato disposto con l’art. 2, comma 3, d.l. 157/2004, che ha previsto quale criterio per l’individuazione della categoria prioritaria cui restituire il prelievo indebitamente imputato quello del regolare versamento mensile da parte dell’acquirente.
9 aprile 2019
Il contratto con cui un soggetto ‘presta’ un bene a un altro soggetto prende il nome, nel nostro sistema giuridico, di comodato. Molto interessante è chiedersi ‘quando’ il bene dato in comodato dev’essere restituito dal comodatario al comodante (da chi se ne serve a chi lo ha prestato).
Può avvenire che le parti introducano nel contratto un termine o che lo stesso sia desumibile dall’uso cui il bene è destinato. Ad esempio, il comodante può concedere il godimento del suo bene fino a una certa data oppure finché sussistano le esigenze del comodatario per cui il bene è dato in comodato (il che è quanto succede normalmente nel caso del comodato, da parte di un genitore a un figlio, di casa destinata ad abitazione familiare).
Ci si è chiesti, però, se le parti possono dar vita a una ulteriore figura, accanto a quelle esposte; per la precisione, il riferimento va a un comodato senza indicazione del termine, che sia però recedibile solo in presenza di una causa giustificata. La risposta della Cassazione, nella sentenza richiamata, è stata positiva.
4 aprile 2019
Compare frequentemente nella pratica il caso dell’illegittimo mutamento della destinazione d’uso di un’unità immobiliare, ad esempio da autorimessa a uso abitativo (mutamento che può essere realizzato mediante l’apposizione di pavimentazione a piastrelle, infissi in alluminio e vetro, realizzazione di cucina e di impianto termico, televisore ed attacco antenna, realizzazione di un bagno e collocazione di mobilio).
Come noto, l’accertamento della pubblica amministrazione spesso sopravviene a distanza di molto tempo dalla conclusione dei lavori realizzati sine titulo, per l’eventuale connivenza degli amministratori locali o, più semplicemente, per la mancata conoscenza dell’avvenuta commissione dell’abuso: ossia quando il cambio di destinazione si è ormai, nei fatti, pienamente realizzato.
Inoltre, sempre il Consiglio di Stato ha specificato che, se il decorso del tempo non può incidere sull’ineludibile doverosità degli atti volti a perseguire l’illecito attraverso l’adozione della relativa sanzione, deve conseguentemente escludersi che l’ordinanza di demolizione di un immobile abusivo debba essere motivata sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale al ripristino della legalità violata.





