27 maggio 2019

È legittima la norma che subordina il rilascio delle concessioni demaniali all’indennizzo del gestore uscente? (T.A.R. Veneto, Sez. I, ord. 27 maggio 2019, n. 651)

Con l’ordinanza in rassegna, il T.A.R. Veneto ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 54 della l.r. veneta 4 novembre 2002, n. 33, nella parte in cui prevede che il rilascio delle concessioni demaniali marittime in seguito a procedura comparativa sia subordinato alla corresponsione, a carico dell’aggiudicatario, di un indennizzo in favore del gestore uscente.

Precisamente, il Collegio ha osservato che l’art. 54 citato non sembra rispettoso della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza prevista dall’art. 117, secondo comma, lett. e), Cost. In particolare, la disciplina regionale contrasta con il principio di matrice eurounitaria (direttiva 2006/123/CE) secondo cui, ove il numero di titoli autorizzatori disponibili per una determinata attività di servizi sia limitato, il titolo è rilasciato per una durata limitata, non può essere rinnovato automaticamente e non possono essere accordati vantaggi al prestatore uscente.

Va puntualizzato che tale principio non esclude in assoluto che possa riconoscersi, entro certi limiti, al gestore uscente una tutela per gli investimenti realizzati; tuttavia, tali limiti sono superati dalla disposizione regionale in esame, la quale prevede l’attribuzione al gestore uscente di un indennizzo pari al 90% del valore aziendale dell’impresa insistente sull’area oggetto della concessione e tale grandezza – evidenzia il Collegio – ha contorni talmente incerti e indeterminati da porsi in contrasto con il principio suddetto.

La parola, ora, passa alla Consulta.

21 maggio 2019

La forma della nomina del terzo nel contratto per persona da nominare (Cass. civ., Sez. II, 21 maggio 2019, n. 13686)

Il nostro ordinamento dà la possibilità di concludere contratti per una persona da nominare: ossia contratti che produrranno retroattivamente i loro effetti tra una delle parti e un terzo, qualora egli venga designato entro un certo termine dall’altra parte. In tal caso il terzo subentrerà alla parte designante con effetto retroattivo e si considererà come unica parte del contratto fin dalla sua conclusione.

Questa facoltà è molto usata nella prassi, soprattutto immobiliare, perché consente alle parti di far subentrare un terzo nel contratto e, così, permette loro di realizzare un effetto simile a quello di una successiva cessione del contratto o del bene immobile compravenduto, senza necessità di concludere un ulteriore contratto (risparmiando così i costi che esso porterebbe inevitabilmente con sé).

Il codice civile, però, richiede che questa nomina – detta anche “electio amici” – sia compiuta in una certa forma: per la precisione, quella che le parti hanno scelto per il contratto principale.

Con la sentenza in commento, la Corte di cassazione si è domandata come debba essere redatta una designazione del terzo, nel caso in cui il contratto principale sia stato concluso per iscritto. Secondo la Suprema Corte è sufficiente una "comunicazione scritta" da cui emerga la chiara volontà di designare un terzo. Questa comunicazione può provenire anche dal terzo e può essere anche contenuta nell’atto di citazione notificato dal terzo all’altro contraente per l’esecuzione del contratto.

14 maggio 2019

Le Aziende Sanitarie della Regione Veneto sono tenute ad affidare senza gara il servizio di trasporto sanitario di urgenza alle associazioni di volontariato accreditate (Cons. Stato, Sez. III, 14 maggio 2019, n. 3131)

Con la decisione richiamata, il Consiglio di Stato si domanda se le Aziende sanitarie della Regione Veneto abbiano l’obbligo, come sembra imporre la disciplina regionale, o la facoltà, come invece pare affermare la normativa statale, di affidare con convenzione alle associazioni di volontariato iscritte nell’apposito registro la gestione del servizio di trasporto sanitario di urgenza.

Il “Sistema di trasporto sanitario di soccorso ed emergenza” è stato disciplinato in Veneto mediante la l.r. veneta 27 luglio 2012, n. 26, trattandosi di una materia (ossia la tutela della salute) demandata alla potestà legislativa concorrente dall’art. 117, comma 3, Cost.

Ai sensi dell’art. 5, comma 1, l.r. veneta 26/2012, "l’attività di trasporto sanitario di soccorso ed emergenza è svolta dalle Aziende ULSS, nonché dai soggetti iscritti nell’elenco regionale di cui all’articolo 4" (ove possono iscriversi, per l’appunto, le associazioni di volontariato accreditate). Lo stesso disposto normativo, al capoverso, stabilisce che "i rapporti con le aziende U.L.S.S., nonché le modalità con le quali i soggetti iscritti nell’elenco regionale di cui all’articolo 4 concorrono all’attività di soccorso ed emergenza, sono regolati da apposite convenzioni … stipulate sulla base di uno schema tipo approvato dalla Giunta regionale e rese pubbliche in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa statale ed europea in materia di contratti pubblici".

Sul versante della normativa statale, invece, l’art. 57 del codice del terzo settore (approvato con d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117) riconosce alle amministrazioni un margine di discrezionalità nello stabilire il criterio di affidamento, prevedendo che "i servizi di trasporto sanitario di emergenza e urgenza possono essere, in via prioritaria, oggetto di affidamento in convenzione alle organizzazioni di volontariato, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del terzo settore".

A fronte di questa apparente antinomia legislativa, il Consiglio di Stato ha stabilito, con la sentenza qui commentata, che la disciplina dettata dal legislatore regionale nell’esercizio della propria potestà legislativa concorrente, là dove prevede un 'obbligo' di affidamento del servizio di trasporto sanitario di urgenza alle associazioni di volontariato, non si pone in contrasto con la 'possibilità' di tale affidamento introdotta dal codice del terzo settore, la quale trova invero la propria genesi nell’esclusione dall’obbligo della selezione pubblica prevista dalla disciplina comunitaria e dalle pedisseque disposizioni del Codice dei contratti pubblici (vale a dire, in specie, l’art. 17, comma 1, lett. h], d.lgs. 50/2016).

Se ne ricava l’illegittimità della decisione di un’Azienda sanitaria veneta che ha indetto una procedura a evidenza pubblica per l’affidamento del servizio di trasporto e soccorso di pazienti in ambulanza, anziché continuare a utilizzare la convenzione di cui all’art. 5, l.r. veneta 26/2012, stipulata con un’associazione ONLUS accreditata a tal scopo.

8 maggio 2019

Sui doveri informativi gravanti sull’intermediario finanziario (Cass. civ., Sez. I, 8 maggio 2019, n. 12051)

Con la pronuncia in esame la Suprema Corte interviene a specificare un punto di notevole importanza nei rapporti tra l’intermediario finanziario ed il cliente investitore, nella fattispecie classificabile come retail. Nel cassare la sentenza di secondo grado, i giudici di piazza Cavour hanno sancito che pur in presenza di un elevato profilo di rischio dell’investitore, e dunque di una sua alta propensione ad accettare la possibilità di perdere il denaro investito, il professionista deve nondimeno fornire al cliente un ampio ed esaustivo ventaglio di informazioni, onde consentire a quest’ultimo di formare la sua volontà in ordine all’acquisto dello strumento finanziario sulla base di un solido apparato conoscitivo. Di talché, anche qualora la valutazione di adeguatezza dell’investimento al profilo del risparmiatore retail abbia dato riscontro positivo, è possibile ritenere gravemente inadempiente la banca negoziatrice – con conseguente dovere di risarcire il danno da investimento perduto (salva, tuttavia, la dimostrazione dell’esistenza del nesso di causalità tra la mancata informazione e il danno) – se, come prescritto dall’art. 27 del Reg. Consob 16190/2007, non abbia trasmesso ai clienti "in una forma comprensibile, informazioni appropriate affinché essi possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari interessati e i rischi ad essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti in modo consapevole".

In ipotesi siffatte il giudice è tenuto a valutare se "gli obblighi informativi, alla cui osservanza l’intermediario è sempre tenuto, siano stati nella specie correttamente adempiuti e se nell’atto di decidere comunque di effettuare l’investimento il cliente disponesse di tutte le informazioni adeguate a valutare il rischio di perdere … buona parte del suo valore": e ciò tenendo presente che, in punto di regola di giudizio, ai sensi dell’art. 23, comma 6, T.UF., "nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l’onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta". Spetta quindi all’intermediario dare puntuale dimostrazione di aver messo a disposizione del cliente tutte le informazioni del caso.

2 maggio 2019

Rinnovazione della notifica dell’atto di citazione in appello e sanatoria della nullità ex tunc (Cass. civ., Sez. I, 2 maggio 2019, n. 11549)

Come noto, il rinvio operato dall’art. 359 c.p.c. alle disposizioni procedimentali di primo grado fa sì che l’art. 163-bis c.p.c., ai sensi del quale "tra il giorno della notificazione della citazione e quello dell’udienza di comparizione debbono intercorrere termini liberi non minori di novanta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di centocinquanta giorni se si trova all’estero", si applichi anche al giudizio di secondo grado.

Conseguenza naturale è che se tra la notifica dell’atto di appello e l’udienza di comparizione intercorre un termine inferiore a quello prescritto, l’atto di citazione è nullo ex art. 164, comma 1, c.p.c.: ne deriva che deve applicarsi il comma secondo di tale norma, secondo cui, qualora il convenuto non si costituisca in giudizio, il giudice, una volta rilevata la nullità della citazione, ne dovrà disporre la rinnovazione entro un termine perentorio.

Ebbene, la mancanza nella citazione di tutti i requisiti di cui all’art. 164, comma 1, c.p.c. – anche qualora si tratti di citazione in appello – non è elemento sufficiente a sottrarre la citazione medesima all’operatività del meccanismo di sanatoria ex tunc, previsto dal secondo e terzo comma della stessa disposizione.

Ci si chiede allora se anche per le nullità della vocatio in ius relative all’atto di citazione in appello la sanatoria ex tunc operi qualora la rinnovazione della citazione avvenga una volta che siano già decorsi i termini di impugnazione ex art. 327 c.p.c.

La Corte di cassazione, con la sentenza richiamata, ha stabilito che il vizio della vocatio in ius possa essere sanato, con effetto retroattivo, per mezzo dell’autorizzata rinnovazione dell’atto di citazione in appello. Non solo. La Suprema Corte ha sancito, vieppiù, che l’effetto retroattivo impedisce il passaggio in giudicato della sentenza, dato che la sanatoria acquista efficacia dal momento dell’esecuzione della notificazione nulla, ai sensi del combinato disposto degli artt. 359, 164, comma 1, e 163-bis, comma 1, c.p.c.

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