21 agosto 2019

La prova del nesso eziologico tra il rapporto di lavoro e la malattia del dipendente può basarsi su una probabilità, purché qualificata (Cass. civ., Sez. lav., 21 agosto 2019, n. 21561)

Con la decisione in commento la Cassazione torna a occuparsi di un tema assai dibattuto: ossia, la prova del nesso eziologico tra la malattia del dipendente e il suo rapporto di lavoro. 

Nel caso di specie, l’attrice lamentava che la causa dell’ictus che aveva afflitto il marito e che l’aveva condotto al decesso era stata una sua malattia professionale e che, dunque, l’ictus stesso aveva come fonte il rapporto di lavoro del marito. 

Secondo la consulenza tecnica svolta in appello, le cui risultanze venivano fatte proprie dalla stessa Corte d’appello, il legame tra l’ictus e la malattia professionale era in termini di mera possibilità, e non già di probabilità, né di probabilità particolarmente qualificata. Il defunto marito dell’attrice soffriva infatti di altre patologie, oltre alla malattia professionale, che potevano aver facilitato l’ictus di cui era stato vittima. 

Secondo la Cassazione "il nesso di causalità relativo all’origine professionale di essa non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione, che può essere, peraltro, data anche in via di probabilità, ma soltanto ove si tratti di «probabilità qualificata», da verificare attraverso ulteriori elementi idonei a tradurre in certezza giuridica le conclusioni in termini probabilistici del consulente tecnico". Per l’esposta ragione, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso contro la sentenza d’appello.

5 agosto 2019

Le parti possono rinunciare alla forma scritta stabilita convenzionalmente per un certo atto (Trib. Milano, 5 agosto 2019)

Non è raro che le parti di un futuro contratto stabiliscano, nella fase delle trattative, che il contratto dovrà rivestire una certa forma. 

Il codice civile si occupa di questo fenomeno all’art. 1352 c.c., ritenendo che in questo caso la forma è prevista ai fini della validità del nuovo atto. Altrettanto di frequente, però, ci si chiede se le parti stesse possono rinunciare al requisito formale che hanno stabilito. 

Non vi è alcun dubbio che esse possano farlo tramite un atto dotato della forma originariamente prevista dalle parti; più complesso è decidere se possano farlo con un atto che non riveste quella forma o che addirittura è implicito. Così, ci si chiede se le parti possano concludere il nuovo contratto oralmente e poi affermare – in caso di lite – che il nuovo contratto ha coinciso con una deroga implicita all’onere formale convenzionale. 

La risposta, del tutto condivisibile, del Tribunale di Milano è nel senso di ammettere una simile deroga, perfino se implicita, purché sia inequivoca. Nel caso di specie il Giudice meneghino afferma che, "pur a fronte di una clausola di rinnovo espresso di un contratto, la prosecuzione di fatto del contratto alle medesime condizioni può palesare per «fatti concludenti» la volontà delle parti di rinunciare alla forma scritta per il rinnovo e di proseguire il rapporto alle medesime condizioni".

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