3 luglio 2021

Sull’invalidità del testamento olografo per mancanza o incompleta indicazione della data (Cass. civ., Sez. II, 19 marzo 2021, n. 7863 e Trib. Cuneo, Sez. I, 19 aprile 2021, n. 348)

In tema di invalidità del testamento olografo per difetto di forma, il combinato disposto dell’art. 602, commi 1 e 3, e dell’art. 606, comma 2, c.c., sancisce l’annullabilità, su istanza di chiunque vi abbia interesse, della disposizione testamentaria nel caso di mancanza o incompletezza della data. 

A mente dell’art. 602 c.c., in specie, la data deve, oltre ad essere apposta sulla scheda testamentaria, contenere la precisa “indicazione del giorno, mese e anno”. 

Per parte sua, l’art. 606 c.c. prevede la possibilità di far venire meno gli effetti del testamento, sin dal momento dell’apertura della successione, per ogni difetto di forma diverso dalla mancanza dell’autografia o della sottoscrizione del testatore, e dunque anche nel caso di assenza o insufficiente indicazione del momento di redazione dell’atto di ultima volontà. 

Sebbene la dottrina più accreditata ritenga da tempo che le norme codicistiche siano eccessivamente stringenti e formalistiche, inficiando la validità dell’atto anche in casi in cui l’assenza o l’incompleta indicazione della data potrebbe rivelarsi irrilevante rispetto alla regolamentazione degli interessi contenuta nel testamento, le disposizioni non appaiano suscettibile di venire interpretate in modo meno rigoroso, come anche in questa occasione hanno confermato i nostri giudici. 

Confermando un indirizzo già consolidato, infatti, la più recente giurisprudenza di legittimità e di merito hanno ribadito che “nel testamento olografo l’omessa o incompleta indicazione della data ne comporta l’annullabilità, mentre l'apposizione di questa a opera di terzi, se effettuata durante il confezionamento del documento, lo rende nullo perché, in tal caso, viene meno l'autografia stessa dell'atto, senza che rilevi l’importanza dell'alterazione” (così Cass. civ., Sez. II, 19 marzo 2021, n. 7863) e che “il testamento olografo deve essere scritto, sottoscritto e datato per intero di pugno dal testatore. In particolare, la data deve essere completa di tutti gli elementi (giorno, mese ed anno). Ne discende pertanto che … la mancanza o incompletezza della data determina l’annullabilità della scheda testamentaria, configurandosi quale difetto di forma del testamento olografo” (così Trib. Cuneo, Sez. I, 19 aprile 2021, n. 348). 

La Suprema Corte di Cassazione, peraltro, ha precisato che nel testamento olografo la completa indicazione della data, composta di giorno, mese ed anno, “costituisce un requisito essenziale di forma dell’atto anche nel caso in cui, in concreto, l’omissione sia irrilevante rispetto al regolamento d'interessi risultante dalle disposizioni testamentarie”. 

Non resta che attendere un possibile futuro intervento del legislatore che, riformando il sistema delle successioni, attenui il formalismo che attualmente connota il testamento olografo e ammoderni questo settore del diritto privato (rivolgendo anche lo sguardo alle nuove tecnologie).

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