27 agosto 2021
Con la decisione in esame il Consiglio di Stato interviene su un tema ampiamente dibattuto e di forte rilievo pratico: quello della realizzazione, in una terrazza privata, di verande.
Nel caso di specie il proprietario era una società che gestiva, nell’immobile in questione, un ristorante bar. Già dagli anni Novanta la società aveva chiesto, e ottenuto, di poter realizzare nella terrazza prospiciente il fabbricato una copertura in PVC, oltre che dei parapetti laterali. Più di recente il proprietario aveva cambiato la copertura, sostituendo la tenda in PVC con dei lastroni in laminato rimovibili: e un tanto aveva fatto senza richiedere alcun espresso titolo edilizio, ritenendo trattarsi di opere liberalizzate, tali da non postulare alcun coinvolgimento della p.a.
Nel decidere il ricorso formulato da una diversa società, che lamentava la violazione della normativa edilizia e urbanistica, il Consiglio di Stato ha ritenuto che, nonostante i cambiamenti apportati alla veranda, essa manifestasse ancora tutti quei profili di temporaneità che erano stati posti alla base della concessione edilizia ottenuta negli anni Novanta. Per tale ragione, il Supremo Consesso ha rigettato l’appello proposto, sostenendo che il rifacimento della terrazza, con sostituzione alle tende in PVC di lastroni in laminato, non privasse le opere del necessario connotato di precarietà. Legittimamente, dunque, il proprietario aveva compiuto i lavori senza richiedere alcun titolo edilizio, ritenendoli ricompresi nell’attività edilizia libera: l’intervento, infatti, doveva considerarsi come una semplice manutenzione delle opere già assentite a suo tempo dalla p.a.





