31 gennaio 2019

L’esecuzione di un servizio in via esclusiva da parte del socio di s.r.l. in favore della società può costituire finanziamento ai sensi dell’art. 2467 c.c. (Cass. civ., Sez. I, 31 gennaio 2019, n. 3017)

Ogni qualvolta il socio della s.r.l., anche se titolare di una partecipazione assai esigua, ‘finanzi’ la società che si trovi in una situazione finanziaria tale per cui sarebbe stato ragionevole un conferimento, il rimborso del suo credito viene postergato al soddisfacimento di tutti gli altri creditori dell’ente e, se eseguito nell’anno antecedente alla dichiarazione di fallimento, deve essere restituito.

È dunque importante conoscere quali attività possano rientrare nel concetto di ‘finanziamento’ cui fa riferimento l’art. 2467 c.c.

Con la sentenza in commento la Suprema Corte, valorizzando l’espressione "finanziamenti in qualsiasi forma effettuati" che si legge nel comma 2 dell’articolo, ha stabilito che possa costituire agevolazione finanziaria anche "l’esecuzione di un servizio di fornitura in via esclusiva effettuato da un socio a favore della società e significativamente protrattosi nel tempo, senza che a fronte della sua continuativa esecuzione abbia fatto riscontro una qualche attività di pagamento da parte del soggetto societario che dei beni, via via così forniti, si è avvantaggiato".

Per evitare che l’attività venga qualificata come finanziamento è dunque necessario che il socio si adoperi per ottenere pressoché immediatamente il pagamento della somma dovutagli: infatti, la circostanza che il socio-creditore abbia deciso di intraprendere un’azione per ottenere la controprestazione a notevole distanza di tempo dal sorgere del suo credito non costituisce fattore di esonero dall’applicazione della regola di postergazione.

18 gennaio 2019

La forma del contratto-quadro relativo ai servizi d’investimento (Cass., Sez. I, 18 gennaio 2019, n. 1452).

L’art. 23, d.lgs. 58/1998 (cd. Testo Unico della Finanza) prescrive che il contratto-quadro relativo alla prestazione dei servizi di investimento debba essere redatto per iscritto, prevedendo altresì la consegna, da parte dell’intermediario finanziario, di un esemplare dello stesso al cliente.

Tuttavia, la pratica dei rapporti commerciali offre spesso il caso in cui tale contratto sia sottoscritto soltanto dall’investitore: sorge dunque il problema se sia possibile reputare soddisfatto il requisito della forma scritta seppur in mancanza, nel testo contrattuale, della firma dell’intermediario finanziario.
A tal riguardo, la Corte di cassazione, con la sentenza richiamata, ha voluto ribadire l’orientamento secondo cui è sufficiente, per ritenere soddisfatto tale requisito, la sola sottoscrizione dell’investitore, dato che il consenso dell’intermediario si può desumere alla stregua dei comportamenti concludenti dallo stesso tenuti (come l’esecuzione di operazioni di carattere finanziario su incarico del cliente).

Infatti, la finalità sottesa all’art. 23 del T.U.F. risiede nell’esigenza di eliminare le asimmetrie informative che pongono il cliente – l’unica parte che può far valere la nullità del contratto in caso di inosservanza della forma prescritta – in una situazione di debolezza contrattuale: sicché non è sostenibile che la sottoscrizione da parte dell’intermediario o di un suo delegato sia necessaria ai fini della validità del contratto-quadro.

14 gennaio 2019

La valutazione della situazione economico-finanziaria ai fini della determinazione dell’assegno divorzile (Cass. civ., Sez. I, 14 gennaio 2019, n. 651)

Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio il giudice, considerate le ragioni della decisione, la durata del matrimonio, le generali condizioni dei coniugi ed in particolare il reddito ed il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio, stabilisce il diritto per uno dei due di ricevere dall’altro un assegno, qualora il primo non abbia mezzi adeguati ovvero non riesca a procurarseli per ragioni obiettive (art. 5, co. 6, L. n. 898/1970).

In che modo deve essere valutata, ai fini della fissazione dell’assegno divorzile, la situazione economico-patrimoniale dei due coniugi? La problematica ha un’ampia risonanza, data la sentita esigenza sociale di fissare linee giuridiche precise, così da evitare che lo scioglimento del matrimonio diventi motivo di arricchimento ingiustificato per uno dei coniugi.

La Suprema Corte ha statuito che ai fini di un accurato apprezzamento della situazione economico-patrimoniale dei coniugi vi sia l’obbligo, per il giudice, di addivenire ad una omogenea considerazione dei dati finanziari messi a raffronto: più specificamente – sulla base di quanto già statuito dalla medesima giurisprudenza, seppur in materia di separazione (cfr. Cass. civ., Sez. VI, 31 maggio 2018, n. 13954) – la valutazione in parola deve avvenire, tanto per l’avente diritto all’assegno quanto per l’obbligato, tenendo conto del reddito netto e non di quello lordo, giacché è al primo che il nucleo familiare guarda per determinare la formazione del patrimonio comune, parametrandovi ogni possibilità di spesa.

7 gennaio 2019

A proposito di prescrizione e di simulazione relativa (Cass. civ., Sez. II, 7 gennaio 2019, n. 125)

Può avvenire che un soggetto intenda donare un suo bene immobile a un altro soggetto, ma non voglia rendere pubblico questa sua intenzione. In tal caso non è raro che le parti si accordino dando vita a un fenomeno che giuridicamente si definisce di simulazione: con un contratto, rogato da un notaio, una parte vende all’altra il bene immobile per un certo prezzo; con un ulteriore atto, le parti stabiliscono che la vendita in realtà non esiste e che il bene è trasferito all’apparente (simulato) acquirente a titolo di donazione.

Questa simulazione si definisce relativa, perché le parti da un lato svuotano e privano di efficacia il contratto apparente; dall’altro lato ne intendono concludere uno diverso.

Tra le questioni problematiche che casi di questo genere pongono, ve n’è una relativa al termine di prescrizione. Le parti, ci si chiede, possono agire senza termine alcuno per far valere i diritti che derivano dal contratto dissimulato (nascosto), e cioè dalla donazione, o questi ultimi soggiacciono all’ordinario termine di prescrizione decennale?

La Suprema Corte ha risposto, con la sentenza richiamata, nel secondo senso. Tuttavia, v’è anche da considerare che, se il donante o i suoi eredi agiscono in giudizio per far valere la nullità della donazione dissimulata, priva dei necessari requisiti di forma (ossia, non conclusa – né essa, né la compravendita apparente – nelle forme dell’atto pubblico alla presenza di due testimoni), l’azione esperita non soggiace ad alcun termine di prescrizione, potendosi chiedere senza termine alcuno l’accertamento della nullità in parola (salvi gli effetti dell’usucapione del bene).

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