Là dove un soggetto partecipi a una procedura a evidenza pubblica
per vedersi assegnato un appalto, e la gara si chiuda con un
provvedimento di aggiudicazione a favore di un altro partecipante che
doveva però essere escluso dalla procedura, il concorrente leso può
reagire contro il provvedimento tramite gli strumenti di tutela offerti
dall’ordinamento: e, in particolare, può chiedere che l’avvenuta
aggiudicazione sia annullata e che sia disposta a suo favore.
La
rimozione di questo atto apre uno scenario vario: la pubblica
amministrazione può aver già concluso il contratto con il concorrente
illegittimamente non escluso e addirittura il contratto può essere stato
già eseguito. In quest’ultima ipotesi il soggetto leso non può che
aspirare a vedersi risarcito il danno conseguente alla mancata
aggiudicazione.
19 febbraio 2019
Nel momento in cui muore una persona, si apre la sua successione e
certi soggetti, individuati dal testamento o dalla legge, vengono
chiamati all’eredità. Essi possono accettare l’eredità in varie in
forme: con un atto scritto, con una condotta tacita o anche, in certi
casi, semplicemente restando nel possesso dei beni ereditari per un
certo periodo di tempo.
È evidente l’importanza
di sapere quali comportamenti costituiscano forme di accettazione
tacita dell’eredità: lo è sia per il chiamato all’eredità, che,
temendola oberata di debiti, voglia rifiutarla, e lo è anche per i terzi
creditori del defunto, che hanno interesse ad agire contro gli eredi e
quindi a conoscerne l’identità.
Stando al
codice civile (art. 476 c.c.), costituisce accettazione tacita di
eredità ogni atto che presuppone la volontà di accettare e che il
chiamato non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede.
La Corte di cassazione, con l’ordinanza richiamata, ha seguito un
consolidato orientamento dottrinale e ha affermato che, per aversi
accettazione tacita, è necessario che: il chiamato sia a conoscenza
della delazione ereditaria (ossia, del fatto di essere chiamato); egli
ponga in essere certi atti che, nel comune sentire, presuppongono una
accettazione di eredità; questa condotta sia tenuta con volontà e
consapevolezza, ossia conoscendo o dovendo conoscere il significato
sociale dell’atto.
15 febbraio 2019
Accade spesso che, tra conviventi, vi siano attribuzioni
patrimoniali anche di ingente valore: basti pensare al caso in cui un
soggetto mantenga il partner per un lungo periodo di tempo.
Allorché
la convivenza cessa, è frequente che chi ha subito il sacrificio
patrimoniale cerchi di recuperarlo. La giurisprudenza, a tal riguardo,
si mostra spesso restia ad accogliere una tale pretesa, affermando che
quanto è stato prestato ha costituito esecuzione di ‘obbligazioni
naturali’, ossia di debiti che, pur non potendo essere azionati in
giudizio, sono fortemente sentiti dalla nostra morale sociale. Tali
debiti naturali impongono ai conviventi di compiere talune prestazioni
patrimoniali e, una volta avvenuta la prestazione, la giustificano,
ossia impediscono che se ne possa chiedere una forma di restituzione.
Ma
cosa accade, più precisamente, là dove un soggetto a sue spese abbia
ristrutturato l’abitazione di proprietà del compagno o della compagna,
per adibirla a residenza comune? In questa ipotesi in effetti la spesa è
sostenuta nella prospettiva di una vita di coppia: sì che, se essa non
si realizza, parrebbe ammissibile una domanda restitutoria, avente ad
oggetto ciò di cui il proprietario si sia ingiustificatamente
arricchito.
7 febbraio 2019
Come noto, se un immobile, nel corso di dieci anni dalla
costruzione, per difetto di questa o per vizio del suolo, rovina, anche
solo parzialmente, o presenta evidente pericolo di rovina o gravi
difetti, il committente o i suoi aventi causa possono agire contro
l’appaltatore, purché ne facciano denuncia entro un anno dalla
‘scoperta’ (art. 1669, comma 1, c.c.). Dalla denuncia corre il termine
di prescrizione di un anno per far valere in giudizio tale
responsabilità dell’appaltatore.
Quando,
però, si possono davvero dire ‘scoperti’ il pericolo di rovina o i gravi
difetti, sì che inizia a decorrere il termine di un anno per la
denuncia all’appaltatore? La questione, com’è evidente, ha un profondo
impatto pratico, giacché non è raro che l’appaltatore eccepisca la
tardività della denuncia e il committente o i suoi aventi causa
replichino adducendo l’impossibilità di avere piena contezza del
pericolo di rovina o dei gravi difetti, nonché delle loro cause, senza
aver compiuto talune verifiche tecniche, che possono rivelarsi anche
lunghe e complesse.





