25 febbraio 2019

Il risarcimento del danno dovuto alla mancata aggiudicazione di un appalto prescinde dalla colpa della stazione appaltante (Cons. Stato, Sez. V, 25 febbraio 2019, n. 1257)

Là dove un soggetto partecipi a una procedura a evidenza pubblica per vedersi assegnato un appalto, e la gara si chiuda con un provvedimento di aggiudicazione a favore di un altro partecipante che doveva però essere escluso dalla procedura, il concorrente leso può reagire contro il provvedimento tramite gli strumenti di tutela offerti dall’ordinamento: e, in particolare, può chiedere che l’avvenuta aggiudicazione sia annullata e che sia disposta a suo favore.

La rimozione di questo atto apre uno scenario vario: la pubblica amministrazione può aver già concluso il contratto con il concorrente illegittimamente non escluso e addirittura il contratto può essere stato già eseguito. In quest’ultima ipotesi il soggetto leso non può che aspirare a vedersi risarcito il danno conseguente alla mancata aggiudicazione.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza in commento, ha ribadito che questo risarcimento del danno spetta sempre e comunque al concorrente pregiudicato: la stazione appaltante, in altri termini, non può evitarlo adducendo di essersi comportata diligentemente.

19 febbraio 2019

La trascrizione della denuncia di successione costituisce un modo di acquisto tacito dell’eredità? (Cass. civ., Sez. II, 19 febbraio 2019, n. 4843)

Nel momento in cui muore una persona, si apre la sua successione e certi soggetti, individuati dal testamento o dalla legge, vengono chiamati all’eredità. Essi possono accettare l’eredità in varie in forme: con un atto scritto, con una condotta tacita o anche, in certi casi, semplicemente restando nel possesso dei beni ereditari per un certo periodo di tempo.

È evidente l’importanza di sapere quali comportamenti costituiscano forme di accettazione tacita dell’eredità: lo è sia per il chiamato all’eredità, che, temendola oberata di debiti, voglia rifiutarla, e lo è anche per i terzi creditori del defunto, che hanno interesse ad agire contro gli eredi e quindi a conoscerne l’identità.

Stando al codice civile (art. 476 c.c.), costituisce accettazione tacita di eredità ogni atto che presuppone la volontà di accettare e che il chiamato non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede. La Corte di cassazione, con l’ordinanza richiamata, ha seguito un consolidato orientamento dottrinale e ha affermato che, per aversi accettazione tacita, è necessario che: il chiamato sia a conoscenza della delazione ereditaria (ossia, del fatto di essere chiamato); egli ponga in essere certi atti che, nel comune sentire, presuppongono una accettazione di eredità; questa condotta sia tenuta con volontà e consapevolezza, ossia conoscendo o dovendo conoscere il significato sociale dell’atto.

Per tale ragione non è una forma accettazione tacita di eredità, secondo la Suprema Corte, la trascrizione della denuncia di successione, che rappresenta un semplice adempimento fiscale di natura conservativa (posto in essere per evitare eventuali sanzioni), né l’istanza di conversione del pignoramento (cioè, la richiesta di sostituzione di denaro ai beni pignorati), avanzata cautelativamente dal chiamato all’eredità di fronte a un pignoramento richiesto da un creditore del defunto.

15 febbraio 2019

I lavori di ristrutturazione compiuti da un convivente vanno indennizzati dal partner (Cass. civ., Sez. VI, 15 febbraio 2019, n. 4659)

Accade spesso che, tra conviventi, vi siano attribuzioni patrimoniali anche di ingente valore: basti pensare al caso in cui un soggetto mantenga il partner per un lungo periodo di tempo.

Allorché la convivenza cessa, è frequente che chi ha subito il sacrificio patrimoniale cerchi di recuperarlo. La giurisprudenza, a tal riguardo, si mostra spesso restia ad accogliere una tale pretesa, affermando che quanto è stato prestato ha costituito esecuzione di ‘obbligazioni naturali’, ossia di debiti che, pur non potendo essere azionati in giudizio, sono fortemente sentiti dalla nostra morale sociale. Tali debiti naturali impongono ai conviventi di compiere talune prestazioni patrimoniali e, una volta avvenuta la prestazione, la giustificano, ossia impediscono che se ne possa chiedere una forma di restituzione.

Ma cosa accade, più precisamente, là dove un soggetto a sue spese abbia ristrutturato l’abitazione di proprietà del compagno o della compagna, per adibirla a residenza comune? In questa ipotesi in effetti la spesa è sostenuta nella prospettiva di una vita di coppia: sì che, se essa non si realizza, parrebbe ammissibile una domanda restitutoria, avente ad oggetto ciò di cui il proprietario si sia ingiustificatamente arricchito.

È questa la soluzione che la Suprema Corte, con l’ordinanza richiamata, conferma: non si tratta, in queste ipotesi, di atti di adempimento di obbligazioni naturali, giacché l’esborso economico non è proporzionato, né adeguato. È fondata, dunque, un’azione restitutoria, che nel caso di specie era formulata ai sensi dell’art. 2041 c.c.

7 febbraio 2019

La decorrenza del termine per la denuncia all’appaltatore del pericolo di rovina e dei gravi difetti di cose immobili (Cass. civ., Sez. VI, 7 febbraio 2019, n. 3674)

Come noto, se un immobile, nel corso di dieci anni dalla costruzione, per difetto di questa o per vizio del suolo, rovina, anche solo parzialmente, o presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, il committente o i suoi aventi causa possono agire contro l’appaltatore, purché ne facciano denuncia entro un anno dalla ‘scoperta’ (art. 1669, comma 1, c.c.). Dalla denuncia corre il termine di prescrizione di un anno per far valere in giudizio tale responsabilità dell’appaltatore.

Quando, però, si possono davvero dire ‘scoperti’ il pericolo di rovina o i gravi difetti, sì che inizia a decorrere il termine di un anno per la denuncia all’appaltatore? La questione, com’è evidente, ha un profondo impatto pratico, giacché non è raro che l’appaltatore eccepisca la tardività della denuncia e il committente o i suoi aventi causa replichino adducendo l’impossibilità di avere piena contezza del pericolo di rovina o dei gravi difetti, nonché delle loro cause, senza aver compiuto talune verifiche tecniche, che possono rivelarsi anche lunghe e complesse.

Con l’ordinanza n. 3674/2019 la Suprema Corte ha stabilito che si ha una vera e propria ‘scoperta’ soltanto quando il committente o gli aventi causa abbiano una sicura conoscenza dei difetti e della relativa causa. Se, dunque, fossero necessari degli accertamenti tecnici al fine di afferrare la gravità dei vizi e a cosa sono dovuti, il termine di un anno per la denuncia comincerebbe a decorrere dall’esito di questi.

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