25 giugno 2019

Solo il giudice sportivo è legittimato a decidere sulle sanzioni disciplinari (Corte cost., 25 giugno 2019, n. 160)

Con la sentenza del 25 giugno 2019, la Corte costituzionale ha dichiarato infondate le questioni di legittimità sollevate dal T.A.R. Lazio nell’ottobre 2017 (ordinanza n. 10171/2017), nell’ambito di un giudizio promosso da un dirigente sportivo tesserato FIGC.
Questi si era rivolto al giudice amministrativo per ottenere l’annullamento della decisione con cui il Collegio di garanzia dello sport istituito presso il CONI aveva confermato l’irrogazione nei suoi confronti della sanzione disciplinare dell’inibizione per tre anni.

Il d.l. 19 agosto 2003, n. 220, recante disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva, però, ha sottratto la tutela annullatoria nelle controversie aventi ad oggetto sanzioni disciplinari sportive al sindacato del giudice amministrativo, lasciando a quest’ultimo solo la possibilità di conoscere la domanda risarcitoria.

Il T.A.R., dubitando della legittimità costituzionale della disposizione, l’ha sottoposta al vaglio della Consulta, la quale, però, ne ha evidenziato l’aderenza al dettato costituzionale.
A parere del Collegio, infatti, la mancanza di un giudizio di annullamento non si pone in contrasto con quanto previsto dall’art. 24 Cost. e dagli artt. 103 e 113 Cost., che costituiscono il fondamento costituzionale della tutela demolitoria: la normativa contestata, difatti, mantiene ferma la possibilità, per chi ritenga di essere stato leso nei suoi diritti o interessi legittimi da atti di irrogazione di sanzioni disciplinari, di agire in giudizio per ottenere il risarcimento del danno e questa forma di tutela per equivalente, per quanto diversa rispetto a quella di annullamento, risulta in ogni caso idonea a corrispondere al vincolo costituzionale di necessaria protezione giurisdizionale dell’interesse legittimo.

19 giugno 2019

Il rinvio a clausole contrattuali contenute in un documento esterno (Cass. civ., Sez. VI, 19 giugno 2019, n. 16439)

Normalmente il documento contrattuale contiene tutta la disciplina approvata dalle parti per il loro rapporto. Può avvenire, però, che il documento rinvii a clausole contenute in altri documenti o comunque in altri scritti, materialmente diversi da quello che vede apposta la sottoscrizione delle parti.

Nel caso deciso dalla sentenza richiamata la Suprema Corte si è trovata di fronte a un contratto in cui figurava un rinvio a un diverso documento, che una delle parti sosteneva di non aver conosciuto prima della sottoscrizione del testo. La Cassazione si è chiesta, dunque, se le clausole contenute in questo diverso scritto fossero valide e applicabili o meno.

Secondo la Corte non ha alcun rilievo la mancata conoscenza dell’altro testo da parte del soggetto che si lamenta dell’ignoranza. La presenza di un rinvio, infatti, fa assurgere le clausole ivi redatte a contenuto del contratto, senza che queste siano in alcun modo recessive o subordinate o comunque di minor valore rispetto a quelle riportate nel documento sottoscritto.

Per tale ragione, conclude la Cassazione, "l’atto esterno viene fatto proprio dagli stipulanti e messo su un piano di parità rispetto al contratto direttamente compilato e sottoscritto, equivalendo il suddetto rinvio alla materiale trascrizione del suo contenuto nel contratto di cui viene a formare parte integrante".

13 giugno 2019

Servitù di uso pubblico e relativa legittimazione in giudizio (Cass. civ., Sez. II, 13 giugno 2019, n. 15931)

Come noto, la servitù di uso pubblico rientra nella più ampia categoria dei diritti reali pubblici di godimento costituiti su immobili di proprietà privata. La servitù in esame è disciplinata dall’art. 825 c.c. e ricomprende i diritti reali che spettano allo Stato, alle province e ai comuni su beni appartenenti ad altri soggetti qualora tali diritti sono costituiti per il conseguimento di fini di pubblico interesse, a favore della collettività.

La servitù di uso pubblico presuppone, invero, una publica utilitas, ossia l’idoneità del bene privato a soddisfare un bisogno comune ad una pluralità indeterminata di cittadini.
Quanto invece alla sua titolarità, si discute se questa sia dello Stato (ovvero delle province o dei comuni) oppure la stessa sia da rimettersi alla collettività: posto che, il diritto in parola è riservato, in ogni caso, all’Amministrazione referente – anche in quanto essa è soggetto rappresentante della collettività nel cui interesse il diritto è posto –, ci si interroga allora circa la capacità del singolo cittadino ad agire ovvero resistere in giudizio a tutela di un diritto siffatto.

Con la pronuncia in esame la Suprema Corte di cassazione – riportando un consolidato orientamento giurisprudenziale – ha statuito che la legittimazione ad agire o resistere in giudizio a tutela del diritto di servitù di uso pubblico spetta «non soltanto all’ente territoriale che rappresenta la collettività – normalmente il Comune – ma anche a ciascun cittadino appartenente alla collettività uti singulus».

Di per ciò, il convenuto con un’azione negatoria di servitù di passaggio ben può eccepire il proprio diritto a passare sul fondo dell’attore per l’esistenza di una servitù di uso pubblico: invero, una deduzione di tal specie costituisce prospettazione di una situazione che, ove adeguatamente accertata, è di per sé sola bastevole a giustificare il rigetto della domanda di negatoria servitutis.

4 giugno 2019

La pubblicità redazionale integra una pratica commerciale scorretta e ingannevole (Cons. Stato, Sez. VI, 4 giugno 2019, n. 3754)

Il Consiglio di Stato, con la sentenza in commento, ha ricondotto la pubblicità occulta – ossia, quella pubblicità che si sostanzia in una condotta insidiosa fondata su un’informazione apparentemente neutrale e disinteressata – nel novero delle pratiche commerciali scorrette e ingannevoli vietate ai sensi degli artt. 20, comma 2, e 22, comma 2, del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (cd. codice del consumo): con ciò ritenendo legittima la sanzione amministrativa applicata dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) nei confronti sia della società produttrice del prodotto pubblicizzato, sia della società editrice.

Nell’ambito del procedimento sanzionatorio, in particolare, l’Autorità Garante aveva contestato alle due imprese la pratica commerciale scorretta realizzata mediante la pubblicazione – all’interno di un articolo di cronaca concernente una nota celebrità – di due fotografie, correlate da dettagliate didascalie, relative a prodotti per l’allattamento mostrati in mano alla protagonista del servizio.

Nel dettaglio, l’Autorità aveva evidenziato che il richiamo a quegli specifici prodotti risultava non solo estraneo al contenuto informativo del servizio, ma anche enfatizzato, dato che le immagini raffiguranti gli stessi erano ingrandite, riquadrate in rosso e isolate dal contesto, con richiamo della marca, del prezzo e delle caratteristiche: tali immagini, quindi, erano caratterizzate da elementi propri delle comunicazioni commerciali con il fine di attrarre il consumatore, non risultando quindi coerenti con il contesto narrativo e fotografico dell’articolo giornalistico.

Nel confermare tale provvedimento dell’AGCM, il Consiglio di Stato ha chiarito che deve, in specie, ricondursi nell’ambito del divieto di pubblicità occulta la fattispecie nota come pubblicità redazionale, che si rivolge al pubblico con le ingannevoli sembianze di un normale servizio giornalistico, veicolando il messaggio pubblicitario in via surrettizia, in un apparente contesto di esclusiva valenza informativa o di intrattenimento, con ciò eludendo le risorse critiche alle quali il consumatore medio è solito ricorrere dinanzi ad una pressione pubblicitaria palese.

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