20 settembre 2019

Le autorità portuali sono imprese perché svolgono funzione economica (Trib. UE, Sez. VI, 20 settembre 2019, n. 696)

Il Tribunale europeo di primo grado, in ossequio a una giurisprudenza costante, ha ribadito che la nozione d’impresa ricomprende ogni entità che svolge un’attività economica, prescindendo sia dalla sua qualificazione giuridica, sia dalle concrete modalità di finanziamento. Di conseguenza, anche le autorità portuali possono rientrare in questa ampia categoria. 

I servizi generali e specifici che, se offerti, rendono indubbia la natura economica dell’autorità portuale, sono: il pilotaggio, il sollevamento, la movimentazione e l'ormeggio e la locazione di terreni alle imprese per lo svolgimento di attività di vario genere. Quand’anche fossero stati demandati poteri pubblici di natura non economica, l’autorità portuale comunque potrebbe essere qualificata come impresa. Per l’effetto, anche le autorità portuali, se integranti i requisiti appena espressi, possono essere oggetto della normativa sugli aiuti di stato, a cui possono sottrarsi solo in ossequio al Regolamento (UE) 2017/352. 

Nel caso di specie, le autorità portuali belghe erano state esentate dal pagamento di un’imposta sui redditi in quanto esercenti, secondo le autorità del regno, una funzione non economica; tuttavia, la Commissione prima e il Tribunale poi hanno seguito una tesi differente e, di conseguenza, hanno ritenuto applicabile la normativa sugli aiuti di stato.

3 settembre 2019

La semplice cointestazione del conto corrente non equivale a cessione del credito (Cass. civ., Sez. III, 3 settembre 2019, n. 21963)

La cointestazione del conto corrente permette ai cofirmatari di operare sul conto ma non comporta anche la cessione del relativo credito. Pertanto, in caso di morte del titolare del conto, i cointestatari non possono appropriarsi delle somme pretermettendo i legittimari. 

Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 21963 dello scorso 3 settembre, accogliendo il ricorso dei figli di una donna deceduta dopo aver cointestato il proprio conto e il dossier titoli ai suoi nipoti, i quali, alla sua scomparsa, si erano impossessati del denaro costituente il saldo attivo del conto corrente, oltre ad un ingente importo contenuto nel relativo dossier titoli. 

Premesso che, in forza dell’art. 1260 c.c. "il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale, o il trasferimento non sia vietato dalla legge", ciò su cui deve essere fatta chiarezza è la natura dell’atto per il cui tramite è possibile avvenga tale cessione.  

Nel caso de quo, alla cointestazione era stato dato luogo per mezzo della sottoscrizione da parte dei nipoti di un apposito modulo cartaceo predisposto dall’istituto di credito: per effetto di detta sottoscrizione i cointestatari avevano quindi potuto compiere una molteplicità di atti esecutivi di operazioni bancarie, fino a prelevare l’intero saldo. 

Ebbene, la sottoscrizione di un semplice modulo bancario con scopo di cointestazione del conto corrente, da intendersi quale atto giuridico unilaterale, è atto valido e legittimo, e soprattutto sufficiente, ai fini della cessione del credito? 

A tale quesito la Suprema Corte risponde negativamente, sostenendo che "la cointestazione è di per sé una mera dichiarazione rivolta alla banca", la quale, "salvo prova di diversa volontà delle parti (ad esempio dell’esistenza di un contratto di cui la cointestazione fosse atto esecutivo ovvero del fatto che la cointestazione costituisca una proposta contrattuale, accettata per comportamento concludente), è di per sé atto unilaterale idoneo a trasferire la legittimazione ad operare sul contro (e, quindi, rappresenta una forma di procura), ma non anche la titolarità del credito, in quanto il trasferimento della proprietà del contenuto di un conto corrente (ovvero dell’intestazione del deposito titoli che la banca detiene per conto del cliente) è una forma di cessione del credito (che il correntista ha verso la banca) e, quindi, presuppone un contratto tra cedente e cessionario". 

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