20 settembre 2019
Il Tribunale europeo di primo grado, in ossequio a una giurisprudenza costante, ha ribadito che la nozione d’impresa ricomprende ogni entità che svolge un’attività economica, prescindendo sia dalla sua qualificazione giuridica, sia dalle concrete modalità di finanziamento. Di conseguenza, anche le autorità portuali possono rientrare in questa ampia categoria.
I servizi generali e specifici che, se offerti, rendono indubbia la natura economica dell’autorità portuale, sono: il pilotaggio, il sollevamento, la movimentazione e l'ormeggio e la locazione di terreni alle imprese per lo svolgimento di attività di vario genere. Quand’anche fossero stati demandati poteri pubblici di natura non economica, l’autorità portuale comunque potrebbe essere qualificata come impresa. Per l’effetto, anche le autorità portuali, se integranti i requisiti appena espressi, possono essere oggetto della normativa sugli aiuti di stato, a cui possono sottrarsi solo in ossequio al Regolamento (UE) 2017/352.
Nel caso di specie, le autorità portuali belghe erano state esentate dal pagamento di un’imposta sui redditi in quanto esercenti, secondo le autorità del regno, una funzione non economica; tuttavia, la Commissione prima e il Tribunale poi hanno seguito una tesi differente e, di conseguenza, hanno ritenuto applicabile la normativa sugli aiuti di stato.





