2 settembre 2021
Il Tribunale Amministrativo del Friuli-Venezia Giulia è il primo giudice italiano ad essersi espresso, con una sentenza ampiamente motivata, sulla sicurezza e sull’efficacia dei vaccini per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2.
La controversia nasce dal ricorso di un medico, raggiunto dal provvedimento della locale Azienda Sanitaria, che ne ha accertato l’elusione dall’obbligo vaccinale, cui consegue la sospensione del sanitario dal lavoro e dalla retribuzione. Il medico, nel contestare la legittimità dell’atto, solleva una serie di dubbi sulla legittimità costituzionale del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, che ha imposto a tutti gli esercenti le professioni sanitarie la vaccinazione contro il COVID.
In particolare, il ricorrente sostiene che tale obbligo violerebbe il diritto alla salute (art. 32 Cost.) e il diritto a percepire una retribuzione proporzionata al lavoro prestato (art. 36 Cost.): egli verrebbe infatti privato dello stipendio perché non disponibile ad assumere un vaccino che è da considerarsi “farmaco sperimentale”, di cui non sono noti gli effetti collaterali a breve e lungo termine, e che non avrebbe nemmeno l’effetto di prevenire la diffusione dell’infezione, ma solo lo sviluppo della malattia. Il tutto in nome della tutela della salute pubblica, che il vaccino però sarebbe inidoneo a perseguire, in ragione della sua inefficacia.
La sentenza ha il pregio di affrontare apertamente, e con un articolato ragionamento, il cuore della questione e chiarisce fin da principio che la decisione si fonda “sulle informazioni ufficiali, veicolate dalle competenti autorità pubbliche, nello specifico l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) e l’Istituto Superiore di Sanità (ISS)” e non “sull’alluvionale quantità di documenti, della più varia natura, provenienza ed attendibilità” depositati dal medico.
Quanto ai vaccini attualmente utilizzati, il T.A.R. chiarisce che essi sono stati regolarmente autorizzati dalla Commissione Europea, previa raccomandazione dell’EMA, attraverso la cosiddetta “procedura di autorizzazione condizionata”, utilizzata già almeno 30 volte dal 2006-2016 e che si differenzia da quella ordinaria unicamente perché impone di “completare gli studi in corso o di condurre nuovi studi al fine di confermare che il rapporto rischio/beneficio è favorevole”: tale autorizzazione – chiarisce l’ISS - garantisce che il vaccino approvato soddisfi i rigorosi criteri Ue di sicurezza, efficacia e qualità e quindi non comporta alcun minus dal punto di vista del suo valore.
L’equiparazione dei vaccini a “farmaci sperimentali”, dunque, è frutto di un’interpretazione forzata e ideologicamente condizionata, che il Giudice recisamente respinge.
Quanto, infine, alla sospensione dalla retribuzione, il T.A.R. scrive che la tutela della salute collettiva giustifica la temporanea compressione del diritto al lavoro del singolo che non voglia sottostare all’obbligo vaccinale: ogni libertà individuale trova infatti un limite nell’adempimento dei doveri solidaristici, imposti a ciascuno per il bene della comunità cui appartiene, così come sancito dall’art. 2 della Carta costituzionale.





