Il pactum fiduciae e la forma dell’obbligo di trasferimento assunto dal fiduciario
Con la sentenza n. 6459 del 6 marzo 2020, le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno stabilito, tra l'altro, che “per il patto fiduciario con oggetto immobiliare che s’innesta su un acquisto effettuato dal fiduciario per conto del fiduciante, non è richiesta la forma scritta ad substantiam; ne consegue che tale accordo, una volta provato in giudizio, è idoneo a giustificare l’accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell’obbligo di ritrasferimento gravante sul fiduciario”.