3 dicembre 2020

L’imposta di registro in tema di donazioni indirette (Cass. civ., Sez. Trib., 3 dicembre 2020, n. 27665)

L’Agenzia delle entrate, dopo aver chiesto dei chiarimenti con riguardo agli scostamenti tra reddito dichiarato e spese sostenute da un certo soggetto, accertava l’omessa registrazione di una liberalità indiretta: una somma di denaro era stata accreditata da un marito a sua moglie, per essere poi trasferita sul conto corrente di una società il cui socio unico era il marito. L’Amministrazione liquidava l’imposta sulle donazioni applicandovi l’aliquota dell’8 per cento. 

Marito e moglie impugnavano vittoriosamente il provvedimento; tuttavia, in sede di impugnazione, la Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna accoglieva l’appello dell’Agenzia delle entrate ritenendo accertata l’esistenza di tale atto di liberalità, cui dichiaravano applicabile l’aliquota del 7 per cento ai sensi dell’art. 56 bis, commi 1 e 2 del d.lgs. 346/1990. 

I coniugi proponevano allora ricorso per la cassazione della sentenza. Secondo la Corte non vi è dubbio che l’accreditamento nei confronti della moglie abbia natura liberale, giacché l’intenzione da parte del donante era inequivocabilmente quella di arricchire il donatario. Tali presupposti integrano il paradigma dell’arricchimento senza corrispettivo, che come tale connota anche nelle liberalità che non rivestono la forma del contratto tipico di donazione. 

Quanto all’applicazione dell’art. 56 bis, d.lgs. 346/1990, avente a oggetto le liberalità diverse dalle donazioni quali le donazioni indirette, il Collegio ha ritenuto che, nonostante le modifiche apportate nel tempo al T.u.s. (Testo unico successioni e donazioni), tale norma non possa ritenersi implicitamente abrogata e che essa abbia ancora oggi una propria ragion d’essere. 

La Corte ha pertanto affermato il seguente principio di diritto: “l'art. 56-bis, comma 1, va interpretato nel senso che le liberalità diverse dalle donazioni (e da quelle risultanti da atti di donazione effettuati all'estero a favore di residenti), ossia tutti quegli atti di disposizione mediante i quali viene realizzato un arricchimento (del donatario) correlato ad un impoverimento (del donante) senza l'adozione della forma solenne del contratto di donazione tipizzato dall'art. 769 c.c., e che costituiscono manifestazione di capacità contributiva, essendo irrilevante a tali finì la formale stipula di un atto e viceversa rilevante il fatto economico provocato dal trasferimento da un patrimonio ad un altro, sono accertate e sottoposte ad imposta in presenza di una dichiarazione circa la loro esistenza, resa dall'interessato nell'ambito di procedimenti diretti all'accertamento di tributi, se sono di valore superiore alle franchigie oggi esistenti: Euro 1.000.000 per coniuge e parenti in linea retta, Euro 100.000 per fratelli e sorelle, Euro 1.500.000 per persone portatrici di handicap, mentre per i casi in cui la norma vigente non prevede franchigie (ovvero con riguardo a soggetti diversi da coniuge, parenti in linea retta, fratelli e sorelle, persone portatrici di handicap), l'imposta trova applicazione sull'intero importo della liberalità”.

Padova

Via Altinate 109a

35121 Padova

tel. 049.8757721

Treviso

Via Castelmenardo 55

31100 Treviso

tel. 0422.410033

fax 0422.411045

Roma

Via Giosuè Borsi 4

00197 Roma

Venezia

Piazzale Roma 468b 30135 Venezia


PEC segreteria@pec.studiogarofalo.eu

Email segreteria@studiogarofalo.eu

Partita IVA 03082520267