12 ottobre 2020

La giurisdizione in materia di azione di rivalsa dell’ente ospedaliero (Cass. civ., Sez. Un., 12 ottobre 2020, n. 21992)

In tema di responsabilità medica, l’ente ospedaliero convenuto nel giudizio di responsabilità del sanitario può esercitare l’azione di rivalsa nei confronti del proprio dipendente che con la propria condotta abbia causato il danno, patrimoniale e non patrimoniale, patito dal paziente o anche dai suoi aventi causa. 

Questo è uno dei principi affermati di recente dalle Sezioni Unite della Cassazione, chiamate a individuare il plesso giurisdizionale competente a decidere sull’azione di rivalsa esercitata da un’Azienda Sanitaria nei confronti del proprio medico dipendente. 

In quell’occasione gli eredi di un paziente, deceduto a seguito di un intervento chirurgico, avevano agito in giudizio per l’accertamento della responsabilità dell’ente ospedaliero e del chirurgo e per la loro condanna in solido al risarcimento di tutti i danni subiti iure proprio e iure successionis. 

Il Tribunale aveva condannato il chirurgo a rifondere in via di regresso l’Azienda di quanto la stessa avrebbe corrisposto agli attori. Il medico aveva impugnato tale decisione ritenendo che per tale azione non fosse competente il giudice ordinario. La Corte d’Appello aveva, in effetti, dichiarato il difetto di giurisdizione in favore della Corte dei Conti: e questa statuizione era stata impugnata dall’Azienda con ricorso per cassazione. 

Il Collegio ha dato seguito all’orientamento secondo il quale l’azione di responsabilità contabile proposta dall’Azienda Sanitaria nei confronti dei medici dipendenti non sostituisce le azioni di responsabilità tra amministrazione e soggetti danneggiati proposte dinanzi al giudice ordinario. 

L’azione di rivalsa proposta dall’azienda sanitaria nei confronti del medico dipendente non implica pertanto una questione di riparto fra giurisdizione ordinaria e contabile, dovendo invece essere esaminata dal giudice civile.

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