10 agosto 2020
Con l’ordinanza in commento la Corte di cassazione si è pronunciata sull’interpretazione della volontà testamentaria.
La vicenda trae origine dal legato testamentario fatto da una fedele a favore dell’Arcidiocesi di Milano. Per indicare il beneficiario del lascito, la testatrice aveva impropriamente utilizzato il termine “Diocesi” anziché “Arcidiocesi”: in ragione di ciò, la Corte di Appello aveva ritenuto nulla la disposizione testamentaria per mancata indicazione e indeterminatezza del legatario. La sentenza di secondo grado veniva impugnata dall’Arcidiocesi milanese.
Secondo la Suprema Corte di Cassazione, la Corte di Appello è incorsa nella violazione degli artt. 1367 e 1368 c.c., in quanto avrebbe dovuto privilegiare l’applicazione del principio di conservazione del contratto (estendibile pure agli scritti testamentari) e porre l’attenzione anche sulle circostanze esterne al testamento, di modo da desumere la reale volontà della de cuius, la quale era una fedele devota e assidua frequentatrice della nota Arcidiocesi.
Vero è, infatti, che “l’interpretazione del testamento è caratterizzata, rispetto a quella contrattuale, da un più intensa ricerca ed efficacia della volontà concreta e da un più frequente ricorso all’integrazione con elementi estrinseci”. Pertanto, l’identificazione imprecisa della persona onorata dal legato non determina la nullità della disposizione quando “dal contesto del testamento sia possibile determinare, in modo serio e senza possibilità di equivoci, il soggetto che il testatore ha voluto beneficiare”.





