Nel panorama economico attuale il domain name è ormai divenuto essenziale per poter assicurare alla propria impresa una presenza nel mondo digitale.
Tuttavia è anche aumentato il fenomeno delle registrazioni abusive, vera e propria usurpazione dell’altrui 'spazio' sul web.
Assume una rilevanza non indifferente, a tal riguardo, una recente pronuncia della Corte di cassazione, secondo cui “la registrazione di un domain name che riproduca o contenga il marchio altrui costituisce una contraffazione del marchio poiché permette di ricollegare l'attività a quella del titolare del marchio, sfruttando la notorietà del segno e traendone, quindi, un indebito vantaggio”.
I Giudici hanno così dichiarato in modo incontestabile che “solo il titolare di un marchio registrato potrebbe legittimamente usarlo sul proprio sito o come nome di dominio”.
Esso è infatti un vero e proprio elemento identificativo utilizzato dalle imprese per consentire l’accesso ai propri prodotti e servizi al vasto pubblico digitale.
Secondo la Cassazione esso tuttavia svolge anche una funzione pubblicitaria e attrattiva, inducendo i potenziali clienti all’acquisto.
Nel caso di specie, in virtù di questo principio, la Suprema Corte ha condannato al risarcimento dei danni il ricorrente che aveva 'agganciato' il marchio altrui al fine di pubblicizzare il proprio prodotto avente il “medesimo nucleo ideologico-semantico”.
13 febbraio 2020
L’ordinanza in commento propone il tema dell’obbligo genitoriale di provvedere al mantenimento dei figli. Il caso di specie vede un padre convenire in giudizio l’ex moglie al fine di ottenere la restituzione di quanto pagato, negli anni 2002-2006, a titolo di mantenimento per le figlie ormai maggiorenni ed indipendenti, nonché allo scopo di veder condannata l’ex coniuge al risarcimento del danno per l’appropriazione indebita delle somme.
Il Tribunale, in primo grado, e la Corte di appello in secondo, rigettavano la pretesa restitutoria avanzata dal padre, di conseguenza quest’ultimo è ricorso in Cassazione. Come anticipato, le figlie dell’attore, rispettivamente nel 1994 e nel 1998, avevano raggiunto la definitiva indipendenza economica, sposandosi.
L’aver contratto matrimonio è circostanza decisiva per i Giudici di legittimità e giustifica il venir meno dell’obbligo genitoriale di provvedere al mantenimento della prole: e ciò, a prescindere dal fatto che le figlie avevano comunque conseguito il diploma di laurea, il quale aveva già fatto venir meno l’obbligo di mantenimento da parte del padre, in base all’accordo raggiunto tra i coniugi in sede di divorzio.
Premesso che spetta al Giudice cui si propone la domanda restitutoria di indebito valutarne la fondatezza, la Suprema Corte ha statuito che, “l’irripetibilità delle somme versate dal genitore obbligato all’ex coniuge si giustifica solo ove gli importi riscossi abbiano assunto una concreta funzione alimentare, che non ricorre ove ne abbiano beneficiato figli maggiorenni ormai indipendenti economicamente in un periodo in cui era noto il rischio restitutorio”.
Alla luce di ciò, il ricorso è stato accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio, per un nuovo esame, alla Corte territoriale in diversa composizione.
4 febbraio 2020
La Corte di cassazione ha confermato la sussistenza della giusta causa di recesso della “grave insubordinazione” nel licenziamento del lavoratore che si sia sottratto, volontariamente e senza alcuna giustificazione, “all’indicazione datoriale, giustificata da esigenze organizzative, di un cambio turno (che avrebbe determinato, secondo l’accertamento contenuto in sentenza, solo una variazione della squadra di lavoro e del relativo capogruppo e non anche dell’orario di lavoro)”.
Nel caso di specie, il ricorrente (operaio metalmeccanico) adiva il Supremo Collegio denunciando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2119 c.c. e delle rispettive norme collettive nonché il vizio di motivazione della sentenza di merito, lamentando l’errata qualificazione dell’insubordinazione come “grave” e la conseguente sproporzione tra il fatto addebitato e la sanzione espulsiva irrogata.
L’organo giudicante ha rilevato la mancanza di specificità delle allegazioni relative alla violazione delle norme collettive e l’infondatezza della denunciata violazione dell’art. 2119 c.c.
Sul punto, dopo aver precisato che “l’accertamento della gravità delle infrazioni poste a base di un licenziamento si risolve in un giudizio di fatto, riservato al giudice di merito”, la Cassazione ha statuito che tale giudizio può essere sindacato in sede di legittimità solamente denunciando un contrasto con “i principi dell’ordinamento quali delineati dalla legislazione di legittimità o gli standard valutativi esistenti nella realtà sociale”.
Nel giudizio di fatto operato dalla Corte di appello, il rifiuto del ricorrente è stato valorizzato sia nella sua dimensione oggettiva, essendo stato espresso in modo irrispettoso, che soggettiva, stante il disinteresse ad un compromesso da parte del prestatore di lavoro. Per queste ragioni, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso e confermato la sussistenza della giusta causa di licenziamento della 'grave insubordinazione'.





