20 giugno 2020
La Suprema Corte di Cassazione, tornando nuovamente sul tema del danno tanatologico, ha ribadito che “in caso di morte cagionata da un illecito, il pregiudizio conseguente è costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente”.
Questo perché, secondo una corrente giurisprudenziale già affermata dalla Corte in precedenti pronunce, essendo la salute un bene slegato dalla vita, in caso di dipartita mancherà il soggetto al quale ricondurne l’eventuale perdita o diminuzione. Per lo stesso motivo, peraltro, non ci sarà un patrimonio in cui far rientrare il conseguente credito risarcitorio: ragione per cui viene esclusa, per le lesioni personali, anche la possibilità di un risarcimento iure hereditatis in favore dei familiari.
La risarcibilità delle lesioni, inoltre, viene esclusa pure nel caso in cui il decesso del soggetto che le ha subite avvenga a breve distanza di tempo: secondo la Corte, infatti, ciò dipende dall’esigua utilità che un siffatto brevissimo lasso di tempo avrebbe per la vittima.
Nel caso affrontato, precisamente, la risarcibilità iure hereditario – in favore della madre e della sorella – del pregiudizio subito dalla vittima è stato escluso per essere la morte avvenuta solo venticinque minuti dopo l’incidente.





