20 luglio 2020
Recentemente, il Consiglio di Stato riunito in Adunanza Plenaria ha stabilito i seguenti principi di diritto in materia di impugnazione degli atti di gara:
“a) il termine per l’impugnazione dell’aggiudicazione decorre dalla pubblicazione generalizzata degli atti di gara, tra cui devono comprendersi anche i verbali di gara, ivi comprese le operazioni tutte e le valutazioni operate dalle commissioni di gara delle offerte presentate, in coerenza con la previsione contenuta nell’art. 29 del d.lgs. n. 50 del 2016;
b) le informazioni previste, d’ufficio o a richiesta, dall’art. 76 del d.lgs. n. 50 del 2016, nella parte in cui consentono di avere ulteriori elementi per apprezzare i vizi già individuati ovvero per accertarne altri, consentono la proposizione non solo dei motivi aggiunti, ma anche di un ricorso principale;
c) la proposizione dell’istanza di accesso agli atti di gara comporta la «dilazione temporale» quando i motivi di ricorso conseguano alla conoscenza dei documenti che completano l’offerta dell’aggiudicatario ovvero delle giustificazioni rese nell’ambito del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta;
d) la pubblicazione degli atti di gara, con i relativi eventuali allegati, ex art. 29 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è idonea a far decorrere il termine di impugnazione;
e) sono idonee a far decorrere il termine per l’impugnazione dell’atto di aggiudicazione le forme di comunicazione e di pubblicità individuate nel bando di gara ed accettate dai partecipanti alla gara, purché gli atti siano comunicati o pubblicati unitamente ai relativi allegati”.
Nel caso di specie, un’impresa aveva impugnato un atto di aggiudicazione di gara chiedendone l’annullamento per violazione dell’art. 95, d.lgs. 50/2016 e dell’art. 72 del capitolato d’oneri, lamentando altresì dei profili di eccesso di potere.In primo grado il TAR dichiarava irricevibile il ricorso presentato dall’impresa, adducendo la tardività della notifica in quanto effettuata il trentottesimo giorno successivo alla pubblicazione dell’atto di aggiudicazione sul portale, cui seguiva la visione il giorno seguente.
Tale esito decisionale era dovuto all’applicazione degli artt. 120, comma 5, e 41, comma 2, c.p.a., in coerenza con i principi generali in tema di decadenza per l’impugnazione dei provvedimenti amministrativi.
L’impresa ricorrente impugnava quindi la decisione, adducendo la mancata prova di piena conoscenza dell’aggiudicazione avvenuta a favore della vincitrice della gara; a suo dire, la comunicazione dell’aggiudicazione mediante il sistema “portale acquisti in rete PA nel sistema s.d.a.p.a.” non era idonea a far decorrere il termine di impugnazione del provvedimento amministrativo e una mera conoscenza dell’avvenuta aggiudicazione non poteva far decorrere detto termine per svolgere le opportune censure aventi ad oggetto il punteggio dell’aggiudicataria, possibile soltanto con un’apposita istanza di accesso agli atti. Non registrando una giurisprudenza univoca in materia, la Sezione Quinta del Consiglio di Stato rimetteva la causa all’Adunanza Plenaria.
L’Adunanza Plenaria, dopo aver richiamato gli artt. 41, comma 2, e 120, comma 5, c.p.a. e i principi comunitari enunciati in materia, ha osservato come l’entrata in vigore del “secondo codice” degli appalti – d.lgs. 50/2016 – avesse innescato delle questioni interpretative in relazione al mantenimento nell’art. 120, comma 5, c.p.a., del richiamo all’art. 79 del “primo codice” e alla diversità di disciplina in materia di accesso, informazioni e pubblicità degli atti contenuta nei due codici: questioni, queste, tutte risolte dalla pronuncia in oggetto.
Il Collegio, in particolare, ha ritenuto che il legislatore non abbia modificato l’art. 120, comma 5, c.p.a., per quanto riguarda il richiamo all’art. 79, d.lgs. 50/2006, ma che il riferimento vada inteso in relazione alle formalità previste dall’art. 76, d.lgs. 50/2016; rilevano altresì le disposizioni generali sull’accesso informale previste dall’art. 5 d.P.R. 184/2006.
L’Amministrazione aggiudicatrice deve quindi consentire all’impresa di accedere agli atti e, per il decorso del termine a quo dell’impugnazione, rileva anche l’art. 29, comma 1, ultima parte, d.lgs. 50/2016: “i termini cui sono collegati gli effetti giuridici della pubblicazione decorrono dalla data di pubblicazione sul profilo del committente”. Per determinare il termine iniziale per l’impugnazione si riafferma dunque la rilevanza della data “oggettivamente riscontrabile” cui si riferisce l’art. 120, comma 5, c.p.a.





