25 settembre 2020

Obblighi informativi e operazioni finanziarie dell’investitore “esperto” (Cass. civ., Sez. Un., 31 agosto 2020, n. 18153)

L’art. 21 del d.lgs. n. 58 del 1998 prevede, tra gli obblighi dei soggetti abilitati a prestare servizi e attività di investimento, che l’intermediario tenga un comportamento diligente, corretto e trasparente, fornendo ai clienti tutte le necessarie informazioni per operare, in modo che questi siano sempre adeguatamente informati. 

Tale previsione trova conferma e specificazione nell’art. 28 reg. Consob n. 11522 del 1998, che impone agli intermediari autorizzati di effettuare o consigliare operazioni soltanto dopo aver fornito all’investitore le informazioni sulla natura e rischi dell’operazione. 

Il d.lgs. 58/1998 prevede, inoltre, a favore dell’investitore-cliente un’inversione dell’onere della prova, in quanto spetta all’intermediario dimostrare di aver adempiuto con diligenza all’obbligo di informazione. 

Con l’ordinanza indicata in epigrafe, le Sezioni Unite civili della Cassazione hanno risolto la questione relativa alla corretta informazione anche nei confronti dell’investitore “esperto”. 

Un’investitrice aveva proposto una domanda di nullità o comunque di annullamento di un contratto di negoziazione stipulato con Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. 

La ricorrente sosteneva che l’inadempimento dell’istituto di credito agli obblighi informativi non poteva essere considerato irrilevante soltanto perché ella aveva effettuato, in passato, degli investimenti ad alto rischio. 

Il Collegio ha statuito che gli obblighi informativi dell’intermediario, contenuti nel d.lgs. 58 del 1998 e regolamento Consob n. 11522 del 1998, non vengono meno quand’anche l’investitore abbia precedentemente effettuato degli investimenti a rischio elevato. 

Per di più, il nesso di causalità fra la mancata o inadeguata informazione resa dall’intermediario e l’evento di danno, ossia l’effettuazione di una scelta non consapevole da parte dell’investitore, deve essere presunto, né la prova contraria può derivare semplicemente dal fatto che il cliente abbia già in precedenza posto in essere operazioni rischiose.

10 settembre 2020

La mobilità per passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni e la competenza del Giudice (Cass. civ., Sez. Un., 30 luglio 2020, n. 16452)

Il d.lgs. 165 del 2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, prevede all’art. 30 il passaggio diretto di dipendenti tra pubbliche amministrazioni diverse. 

È, cioè, possibile che un dipendente di una p.a. venga trasferito a un’altra pubblica amministrazione, previo assenso dell’amministrazione di appartenenza (a eccezione per il trasferimento tra le sedi centrali di diversi ministeri e agenzie ed enti pubblici non economici nazionali). 

La legge fa, inoltre, salvi i termini di preavviso e la condizione che l’amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore all’amministrazione di appartenenza. 

Il procedimento di trasferimento è preceduto dalla pubblicazione di un bando per un periodo minimo di trenta giorni che fissa i requisiti e le competenze professionali richieste e i posti che l’amministrazione intende coprire attraverso il passaggio diretto. 

La ricorrente, un avvocato dipendente presso il Comune di Torino, assunta quale dirigente, aveva partecipato a un bando di mobilità volontaria esterna indetto dalla Regione Piemonte per delle posizioni dirigenziali mediante passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni. 

La stessa, ravvisando l’illegittimità degli atti della procedura (relativamente al punteggio finale assegnatole nella graduatoria finale), avanzava ricorso avanti il Tribunale ordinario di Torino e chiedeva l’annullamento degli atti e l’accertamento del diritto al passaggio diretto. 

A seguito dell’eccezione di difetto di giurisdizione della Regione Piemonte e di un controinteressato, assegnatario della posizione, la ricorrente proponeva regolamento preventivo di giurisdizione. 

Sulla questione la Suprema Corte in composizione plenaria ha affermato che, in continuità ad un orientamento precedentemente tracciato, la giurisdizione su questioni analoghe a quella descritta spetta al Giudice ordinario: e, questo, giacché la mobilità per passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni integra una mera modificazione soggettiva del rapporto di lavoro con il consenso di tutte le parti, ossia una cessione del contratto. 

Non viene invece in rilievo alcuna costituzione di un rapporto lavorativo nuovo all’esito di una procedura concorsuale (o l’attribuzione di una nuova qualifica), per la quale rimarrebbe ferma la giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 63, comma 4, d.lgs. 165/2001. 

Il Collegio ha evidenziato poi che le “procedure concorsuali di assunzione”, di cui all’art. 63, comma 4, d.lgs. 165 del 2001, espressione dell’attività autoritativa dell’amministrazione, sono non soltanto quelle volte alla costituzione di un nuovo rapporto di lavoro (per esempio le procedure aperte a candidati esterni, anche qualora vi possano partecipare soggetti che sono già dipendenti pubblici), ma anche tutte quelle che consentono l’inquadramento dei dipendenti in aree funzionali o in categorie più elevate, dai quali consegue una novazione oggettiva dei rapporti di lavoro.

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