24 gennaio 2020
Di recente la Corte di cassazione ha stabilito il principio di diritto secondo cui “il danno patrimoniale consistente nella sofferenza morale patita dal prossimo congiunto di una persona lesa dall’altrui illecito può essere dimostrato ricorrendo alla prova presuntiva, tipicamente integrata dalla gravità delle lesioni – quali la perdita di un arto inferiore – in uno alla convivenza familiare strettissima propria del rapporto filiale”.
Due genitori avevano chiesto in giudizio che fosse liquidato loro il danno morale subito in seguito all’incidente stradale che aveva coinvolto il figlio, a cui, a seguito di una lunga degenza ospedaliera, era stata amputata la gamba destra.
Accertata la responsabilità professionale dei dottori, la domanda di risarcimento dei genitori era stata respinta dalla Corte d’appello: i giudici avevano ritenuto impossibile dedurre l’esistenza del danno solo dalle lesioni subite dal figlio e dalla convivenza familiare strettissima.
La Cassazione, tuttavia, ha smentito nettamente i giudici di secondo grado, asserendo che “altro, infatti, è la prova specifica di un pregiudizio eccezionalmente aggravato rispetto alle normali conseguenze di un fatto quale quello oggetto di accertamento, altro sono queste ultime che, quindi, possono e debbono essere presunte appartenendo, in difetto di prove contrarie qui neppure ipotizzate, alla regolarità delle descritte relazioni umane”.
Pertanto, il ricorso presentato dai genitori è stato accolto in quanto pienamente fondato.
Due genitori avevano chiesto in giudizio che fosse liquidato loro il danno morale subito in seguito all’incidente stradale che aveva coinvolto il figlio, a cui, a seguito di una lunga degenza ospedaliera, era stata amputata la gamba destra.
Accertata la responsabilità professionale dei dottori, la domanda di risarcimento dei genitori era stata respinta dalla Corte d’appello: i giudici avevano ritenuto impossibile dedurre l’esistenza del danno solo dalle lesioni subite dal figlio e dalla convivenza familiare strettissima.
La Cassazione, tuttavia, ha smentito nettamente i giudici di secondo grado, asserendo che “altro, infatti, è la prova specifica di un pregiudizio eccezionalmente aggravato rispetto alle normali conseguenze di un fatto quale quello oggetto di accertamento, altro sono queste ultime che, quindi, possono e debbono essere presunte appartenendo, in difetto di prove contrarie qui neppure ipotizzate, alla regolarità delle descritte relazioni umane”.
Pertanto, il ricorso presentato dai genitori è stato accolto in quanto pienamente fondato.





