24 gennaio 2020

Il danno da sofferenza morale subita dal prossimo congiunto di una persona lesa (Cass. civ., Sez. VI, 24 gennaio 2020, n. 1640)

Di recente la Corte di cassazione ha stabilito il principio di diritto secondo cui “il danno patrimoniale consistente nella sofferenza morale patita dal prossimo congiunto di una persona lesa dall’altrui illecito può essere dimostrato ricorrendo alla prova presuntiva, tipicamente integrata dalla gravità delle lesioni – quali la perdita di un arto inferiore – in uno alla convivenza familiare strettissima propria del rapporto filiale”.  

Due genitori avevano chiesto in giudizio che fosse liquidato loro il danno morale subito in seguito all’incidente stradale che aveva coinvolto il figlio, a cui, a seguito di una lunga degenza ospedaliera, era stata amputata la gamba destra.

Accertata la responsabilità professionale dei dottori, la domanda di risarcimento dei genitori era stata respinta dalla Corte d’appello: i giudici avevano ritenuto impossibile dedurre l’esistenza del danno solo dalle lesioni subite dal figlio e dalla convivenza familiare strettissima.

La Cassazione, tuttavia, ha smentito nettamente i giudici di secondo grado, asserendo che “altro, infatti, è la prova specifica di un pregiudizio eccezionalmente aggravato rispetto alle normali conseguenze di un fatto quale quello oggetto di accertamento, altro sono queste ultime che, quindi, possono e debbono essere presunte appartenendo, in difetto di prove contrarie qui neppure ipotizzate, alla regolarità delle descritte relazioni umane”.

Pertanto, il ricorso presentato dai genitori è stato accolto in quanto pienamente fondato.

16 gennaio 2020

In quale caso il fideiussore è anche consumatore? (Cass. civ., Sez. VI, 16 gennaio 2020, n. 742)

La Corte di cassazione, in una delle prime pronunce del 2020, è tornata ad esprimersi sui criteri con cui individuare la categoria dei consumatori; in particolare, ha trattato della fideiussione prestata da una persona fisica che – al contempo – svolge un’attività professionale. 

Sul punto la Corte ha stabilito che, in base alla “nozione generale di consumatore (cfr., da ultimo, Cass., 26 marzo 2019, n. 8419), tale dev’essere considerato il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità non inerenti allo svolgimento di tale attività, bensì estranee alla stessa”. 

Inoltre, la Suprema Corte ha anche ritenuto che per attività estranea alla professione svolta debba intendersi l’“atto non espressivo di questa, né strettamente funzionale al suo svolgimento (c.d. atti strumentali in senso proprio)”. 

Dunque, anche nel caso in cui il garante svolga una professione, questi potrebbe comunque essere un consumatore se la fideiussione sia prestata per attività non riconducibili all’attività professionale svolta.

7 gennaio 2020

I requisiti necessari al riconoscimento dell’indennità di accompagnamento: la presentazione della richiesta (Cass. civ., Sez. VI, 7 gennaio 2020, n. 74)

Con l’ordinanza in commento la Suprema Corte di cassazione ha statuito che “in tema di prestazioni previdenziali ed assistenziali, al fine di integrare il requisito della previa presentazione della domanda non è necessaria la formalistica compilazione dei moduli predisposti dall’INPS o l’uso di formule sacramentali”.  

Nel caso di specie, l’INPS ricorreva dinnanzi al Supremo Collegio denunciando l’assenza di idonea certificazione allegata dal convenuto all’istanza volta ad ottenere l’indennità di accompagnamento: in altre parole, l’Ente previdenziale affermava che la certificazione era presente ma non era adeguata rispetto alla presentazione della domanda. 

A tale riguardo, la Suprema Corte ha stabilito il principio di diritto secondo cui “è sufficiente che la domanda consenta di individuare la prestazione richiesta affinché la procedura anche amministrativa si svolga regolarmente”, non essendo invece necessario, ai fini del riconoscimento del beneficio, barrare sulla richiesta la casella che individua le condizioni sanitarie la cui presenza è indispensabile per il riconoscimento del diritto all’indennità di accompagnamento. 

Pertanto, ammesso che tale principio risultava essere stato correttamente applicato dai giudici di merito nel caso in oggetto, il ricorso presentato dall’INPS è stato rigettato. 

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